La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo che la tassazione per enunciazione di un atto non registrato (nel caso specifico un finanziamento soci) è legittima solo se la sentenza che lo menziona ne riporta tutti gli elementi essenziali: parti, causa e oggetto. Una semplice menzione di un 'debito' senza ulteriori specificazioni non è sufficiente. La Corte ha inoltre confermato l'imposta di registro proporzionale sulla condanna al pagamento, escludendo l'applicazione del principio di alternatività IVA/registro poiché l'operazione sottostante, una cessione di denaro, è fuori campo IVA.
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