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Art. 1704 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 1704 Codice Civile

Provvigione del Mediatore: Diritto anche con incarico unilaterale?
Un intermediario immobiliare ha chiesto il pagamento della provvigione del mediatore a un acquirente per aver facilitato l'acquisto di un complesso immobiliare. L'acquirente si è rifiutato, sostenendo che non vi fosse stata attività di mediazione e che l'intermediario non fosse imparziale, avendo ricevuto un incarico da un'altra parte. La Corte di Cassazione ha confermato che il diritto alla provvigione del mediatore sussiste anche se l'incarico proviene da una sola parte, purché l'altra parte abbia accettato e beneficiato dell'attività dell'intermediario, portando alla conclusione dell'affare. L'intermediario ha dimostrato di aver agito nell'interesse di tutte le parti coinvolte, garantendo la sua imparzialità. L'acquirente è stato condannato a pagare la provvigione e le spese legali.
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Pagamento diretto all’impresa mandante: limiti e tutele
Un'impresa mandante facente parte di un'associazione temporanea di imprese pretendeva il saldo di una fattura direttamente dal consorzio committente. Il committente rifiutava il versamento, opponendosi al decreto ingiuntivo e sostenendo l'assenza di un debito diretto. I giudici hanno accertato che il contratto di appalto e l'atto costitutivo dell'associazione escludevano il pagamento diretto all'impresa mandante senza un preventivo accordo tra committente e mandataria capogruppo. La somma richiesta riguardava inoltre mere compensazioni economiche interne al raggruppamento societario. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'impresa mandante, confermando che il terzo committente resta estraneo ai debiti interni delle imprese associate. L'impresa mandante ha perso la causa ed è stata condannata al rimborso integrale delle spese legali.
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Azione revocatoria e truffa: la Cassazione tutela il creditore
Un acquirente versa somme ingenti per comprare veicoli storici mai consegnati. Il venditore trasferisce il denaro a terzi e rilascia un assegno a vuoto al fiduciario della vittima. L'acquirente promuove l'azione revocatoria per recuperare le somme sottratte. I giudici di merito respingono la tutela sostenendo che l'assegno non fosse intestato direttamente alla vittima, ignorando la truffa sottostante. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della vittima: il giudice deve valutare la sostanza reale della pretesa risarcitoria e non limitarsi alla sola intestazione del titolo bancario.
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