Il Vettore ha richiesto al Destinatario il pagamento dei servizi di trasporto eseguiti. I giudici di merito avevano rigettato la domanda, ritenendo che il contratto di trasporto stipulato tra il Vettore e il Committente escludesse la responsabilità del Destinatario. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Vettore. La Corte ha chiarito che, nel contratto di trasporto di cose a favore di terzi, il Destinatario che accetta la consegna della merce subentra automaticamente nei diritti e negli obblighi del rapporto, compreso il pagamento del corrispettivo. Eventuali deroghe a questo meccanismo legale richiedono un accordo espresso e univoco tra tutte le parti coinvolte, e non possono derivare da intese limitate solo a Vettore e Committente. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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