Un'azienda di trasporti ha consegnato merce a una società di logistica, la quale ha accettato la consegna ma ha rifiutato di saldare il corrispettivo. La società destinataria sosteneva di non aver commissionato il trasporto, avendo un contratto di logistica con un altro soggetto. La Corte di Cassazione ha stabilito che, con l'accettazione della merce, sorge automaticamente in capo al destinatario l'obbligo di effettuare il pagamento trasporto al vettore, ai sensi dell'art. 1689 c.c. Tale obbligo subentra a quello del mittente e non è influenzato da accordi interni tra il destinatario e terze parti.
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