Un'azienda di trasporti aveva assicurato le merci che trasportava. Durante un trasporto, le merci sono state rubate. L'azienda ha risarcito i mittenti e ha poi chiesto il rimborso alla sua assicurazione. I giudici di primo e secondo grado hanno negato il risarcimento, sostenendo che l'azienda non avesse la legittimazione attiva e avesse operato una mutatio libelli. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso. Ha stabilito che la surrogazione del vettore nei diritti dei mittenti era valida. L'azienda, avendo pagato il danno, poteva agire direttamente contro l'assicurazione. La Cassazione ha cassato la sentenza e rinviato il caso per un nuovo esame.
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