Un'impresa di trasporto ha chiesto a un'azienda cliente il pagamento di differenze tariffarie per servizi di autotrasporto. L'azienda cliente ha sostenuto di non essere il soggetto obbligato al pagamento, indicando i destinatari della merce. La Cassazione ha confermato che, in assenza di un "patto in deroga" (accordo speciale) che stabilisca diversamente, l'obbligo del pagamento corrispettivo trasporto ricade sul destinatario una volta che questi richiede la consegna. Il ricorso dell'impresa di trasporto è stato dichiarato inammissibile per mancanza di prova di tale patto, confermando la decisione dei giudici di merito.
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