Un cittadino chiedeva l'equa riparazione per l'eccessiva durata di un processo amministrativo. Dopo un primo annullamento in Cassazione, il cittadino riavviava il giudizio davanti alla Corte d'Appello depositando un ricorso in riassunzione. I giudici d'appello dichiaravano inammissibile la domanda perché mancava la nota di iscrizione a ruolo. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che, nei procedimenti che iniziano con ricorso, il semplice deposito dell'atto è sufficiente per riattivare il processo. Non è quindi necessaria, a pena di inammissibilità, la presentazione di una separata nota di iscrizione a ruolo. La Cassazione ha accolto il ricorso del cittadino, annullato la decisione e rinviato la causa per un nuovo esame.
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