Un cittadino richiede l'equa riparazione per l'eccessiva durata di una causa. Dopo l'annullamento della decisione di merito da parte della Corte di Cassazione, il cittadino effettua la riassunzione del giudizio di rinvio depositando tempestivamente il ricorso in cancelleria. Tuttavia, la Corte d'Appello dichiara inammissibile l'atto per la mancata allegazione di una distinta nota di iscrizione a ruolo. Il cittadino ricorre di nuovo in Cassazione contestando tale rigida decisione. La Suprema Corte accoglie il ricorso e stabilisce che, nei giudimenti introdotti tramite ricorso, il solo deposito dell'atto di riassunzione è sufficiente a costituire la parte e a radicare la causa. Non sussiste alcun obbligo di depositare una separata nota di iscrizione a ruolo a pena di inammissibilità.
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