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Art. 168 Codice Civile — Anno 2025

Altri anni per Art. 168 Codice Civile

Fondo patrimoniale: revocatoria in caso di fallimento
La Corte di Cassazione conferma la revocatoria di un fondo patrimoniale costituito da un imprenditore poi fallito. La sentenza chiarisce che tale atto, se pregiudizievole per i creditori, può essere dichiarato inefficace. Viene specificato l'onere della prova a carico della Curatela fallimentare, che deve dimostrare il pregiudizio derivante dalla costituzione del fondo, senza dover provare la totale incapienza del patrimonio residuo.
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Fondo patrimoniale: coniuge non debitore parte lesa
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10868/2025, ha stabilito un principio fondamentale in materia di fondo patrimoniale. In caso di azione revocatoria promossa dai creditori di uno solo dei coniugi, anche il coniuge non debitore è considerato litisconsorte necessario. La Corte ha chiarito che la funzione stessa del fondo, destinato a soddisfare i bisogni della famiglia, e gli effetti sostanziali della revoca, incidono direttamente su entrambi i coniugi. Pertanto, l'interesse del coniuge non debitore a partecipare al giudizio è in re ipsa, a prescindere dalla titolarità formale dei beni conferiti. La sentenza di merito che aveva negato la sua legittimazione passiva è stata cassata con rinvio.
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Azione revocatoria e fondo patrimoniale: la decisione
La Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di azione revocatoria intentata da un creditore contro un fondo patrimoniale costituito da due coniugi. I debitori sostenevano che il fondo, creato per le necessità familiari, non potesse essere attaccato e che uno dei coniugi non fosse legittimato passivo. La Suprema Corte ha respinto il ricorso, confermando che l'azione revocatoria è esperibile. Ha chiarito che anche il coniuge non proprietario dei beni è parte necessaria del giudizio e che il fondo non può essere usato come scudo per pregiudicare i diritti dei creditori, essendo sufficiente la consapevolezza del danno e non necessario il dolo specifico.
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Fondo patrimoniale revocatoria: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza che dichiarava inefficace la costituzione di un fondo patrimoniale nei confronti dei creditori di una società fallita. La decisione chiarisce che per una azione di fondo patrimoniale revocatoria è sufficiente un credito anche solo litigioso, non ancora accertato con sentenza definitiva. Inoltre, ha ribadito che l'azione deve essere promossa contro entrambi i coniugi, in quanto litisconsorti necessari, anche se il debito appartiene a uno solo di essi.
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Azione revocatoria fondo patrimoniale: la decisione
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello, ritenendo ammissibile l'azione revocatoria contro la costituzione di fondi patrimoniali da parte di alcuni fideiussori. La Corte ha stabilito che, per l'esercizio dell'azione revocatoria fondo patrimoniale, non è necessaria la prova dell'opponibilità dell'atto ai creditori, essendo sufficiente il pericolo di danno (eventus damni) derivante dalla maggiore difficoltà nel soddisfare il credito. Inoltre, è stata negata la qualifica di consumatori ai fideiussori che avevano stretti legami funzionali con la società debitrice.
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Litisconsorte necessario: la sua assenza è un danno
La Corte di Cassazione ha stabilito che l'esclusione di un litisconsorte necessario da un giudizio, come il coniuge non debitore nell'azione revocatoria di un fondo patrimoniale, costituisce un pregiudizio di per sé. Tale violazione del diritto al contraddittorio rende la sentenza nulla, senza che la parte esclusa debba dimostrare un ulteriore danno concreto. Il caso riguardava una banca che aveva agito contro il solo marito per revocare un fondo patrimoniale costituito da entrambi i coniugi. La Corte ha accolto l'opposizione della moglie, annullando le sentenze precedenti e rinviando la causa al primo grado per un nuovo processo con la partecipazione di tutte le parti necessarie.
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