Un imprenditore, garante personale per i debiti della propria società tramite fideiussione, conferisce tutti i propri immobili in un fondo patrimoniale. Pochi mesi dopo, la società fallisce e l'istituto di credito creditore avvia la revocatoria del fondo patrimoniale per rendere inefficace il vincolo. I coniugi sostengono l'estraneità della moglie al debito e la natura onerosa dell'atto a tutela dei doveri familiari. La Corte di Cassazione conferma la revoca del fondo. I giudici stabiliscono che la costituzione del fondo ha natura gratuita e danneggia la garanzia patrimoniale della banca creditrice, sorta già al momento della firma della garanzia. La Corte dichiara la moglie parte necessaria del giudizio, confermando la sua condanna alle spese legali.
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