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Art. 1678 Codice Civile — Sezione Quinta Civile

Altri anni per Art. 1678 Codice Civile

Minicrociere vs. Trasporto: l’Esenzione IVA non si applica
L'Amministrazione Finanziaria ha contestato a un Operatore Marittimo il mancato pagamento di IRPEF, IRAP e IVA per attività di "minicrociere". L'Operatore Marittimo sosteneva l'esenzione IVA per trasporto marittimo e la violazione del contraddittorio preventivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che le "minicrociere" non rientrano nell'esenzione IVA per trasporto urbano di persone, essendo prevalente la finalità turistico-ricreativa. Ha inoltre ritenuto che il contraddittorio fosse stato rispettato o non fosse obbligatorio, dato che l'accertamento si basava anche su altri elementi oltre agli studi di settore.
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Frode IVA: no alla detrazione in schemi elusivi
Una società di intermediazione logistica ha creato un artificiale credito IVA attraverso l'interposizione di società controllate per i servizi di trasporto. Le società controllate fatturavano tutti i servizi con IVA, che l'intermediario detraeva. Successivamente, l'intermediario rifatturava ai propri clienti, applicando correttamente il regime di non imponibilità per i trasporti internazionali. La Corte di Cassazione ha qualificato questa operazione come una frode IVA, confermando il diniego della detrazione IVA da parte dell'amministrazione finanziaria e annullando la decisione di secondo grado sulla deducibilità di alcuni costi.
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Esenzione IVA parchi: no per attività commerciali
Una società cooperativa che offre tour fluviali in un parco naturale ha contestato un accertamento fiscale che negava l'esenzione IVA. La società sosteneva che i suoi servizi rientrassero nell'esenzione IVA parchi prevista dall'art. 10, n. 22, del D.P.R. 633/72. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che tale agevolazione fiscale è riservata esclusivamente a enti senza scopo di lucro che svolgono attività educative e culturali, e non si estende alle imprese commerciali, indipendentemente dalla natura del luogo in cui operano.
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Esenzione IVA attività turistiche: la Cassazione chiarisce
La Corte di Cassazione ha negato l'esenzione IVA a una società cooperativa che organizza escursioni fluviali a scopo turistico. La Corte ha stabilito che tale servizio non rientra né nel "trasporto urbano" né nelle "visite a parchi" ai fini dell'esenzione IVA attività turistiche, poiché quest'ultima è riservata a enti senza scopo di lucro che perseguono finalità culturali e non a imprese commerciali.
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