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Art. 1678 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 1678 Codice Civile

Spedizioniere vettore: risponde del furto anche se subappalta
Una nota casa di moda affida a un'impresa di spedizioni il trasporto di capi d'abbigliamento negli Stati Uniti. Durante il tragitto, le merci vengono rubate in due distinte occasioni. La compagnia assicurativa risarcisce la casa di moda e agisce contro l'impresa per recuperare le somme. L'impresa si difende sostenendo di aver solo organizzato il trasporto e non di averlo eseguito. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell'impresa, confermando la sua qualifica di spedizioniere vettore. La Corte stabilisce che, se l'impresa offre tariffe forfettarie e si occupa del ritiro e della consegna con mezzi propri o di terzi, assume gli obblighi tipici del vettore, rispondendo della perdita delle merci anche in caso di furto, a meno che non provi il caso fortuito.
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Noleggio con conducente: prescrizione annuale e non decennale
Una società di trasporti si è opposta al pagamento di alcune fatture emesse da un vettore per servizi di noleggio con conducente di autobus, eccependo l'avvenuta prescrizione annuale del credito. I giudici di merito avevano qualificato il rapporto come locazione di cosa mobile, escludendo la prescrizione breve. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso, stabilendo che il noleggio con conducente rientra a tutti gli effetti nel contratto di trasporto. Di conseguenza, si applica il termine di prescrizione annuale previsto dall'articolo 2951 del codice civile. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello per verificare l'eventuale rinuncia alla prescrizione secondo buona fede.
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Responsabilità solidale negli appalti: salvo il trasporto
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un'Azienda di trasporti il pagamento di contributi non versati da un'impresa terza, invocando la responsabilità solidale negli appalti. L'Ente sosteneva che l'accordo tra le società costituisse un appalto di servizi. La Corte di Cassazione ha invece confermato che il rapporto tra le parti era un semplice contratto di trasporto, escludendo qualsiasi ingerenza o coordinamento organizzativo sui lavoratori. Di conseguenza, la Corte ha stabilito che la responsabilità solidale negli appalti non si applica al contratto di trasporto, in quanto quest'ultimo non è assimilabile all'appalto. L'Azienda di trasporti ha quindi vinto la causa e l'Ente Previdenziale è stato condannato a pagare le spese di giudizio.
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Cancellazione volo per sciopero: la Compagnia paga se non avvisa
La Corte di Cassazione ha stabilito che la compagnia aerea è responsabile per la cancellazione di un volo a causa di uno sciopero dei controllori di volo, se non dimostra di aver agito per ridurre i disagi dei passeggeri. In questo caso, uno sciopero era stato annunciato con largo anticipo, ma la compagnia non ha informato i viaggiatori né ha offerto soluzioni alternative. Secondo la Corte, la semplice esistenza di una 'circostanza eccezionale' non basta a escludere il diritto alla compensazione. La compagnia viola il dovere di buona fede se rimane inerte, quindi deve risarcire i passeggeri. La decisione chiarisce che la responsabilità per la cancellazione volo per sciopero dipende anche dal comportamento proattivo del vettore.
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Responsabilità solidale negli appalti: il rischio nel trasporto
Una multinazionale della logistica ha impugnato un verbale ispettivo dell'INPS che contestava debiti contributivi per oltre 280.000 euro, invocando la responsabilità solidale negli appalti ex art. 29 d.lgs. 276/2003. La società sosteneva che il rapporto con il vettore fosse un semplice contratto di trasporto, escluso dalla garanzia solidale. La Corte di Cassazione ha invece confermato la natura di appalto di servizi di trasporto, evidenziando come la sistematicità dei viaggi, l'uso di mezzi con marchio aziendale, divise dedicate e una pianificazione centralizzata configurino un'organizzazione complessa tipica dell'appalto. Di conseguenza, il committente resta obbligato in solido per i contributi non versati dal fornitore ai propri dipendenti.
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Responsabilità solidale appalto: la Cassazione conferma
La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità solidale appalto a carico di una società committente per i crediti retributivi vantati da un lavoratore impiegato in servizi di logistica. Nonostante i contratti fossero formalmente qualificati come trasporto, la Corte ha rilevato la sussistenza di un vero e proprio appalto di servizi a causa della continuità delle prestazioni, dell'organizzazione dei mezzi e della gestione del rischio in capo al fornitore. La decisione ribadisce che la tutela dei lavoratori ex art. 29 d.lgs. 276/2003 prevale sulle qualificazioni formali dei contratti quando la realtà operativa evidenzia un'attività di servizio complessa e duratura.
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