L'Amministrazione Finanziaria ha contestato a un Operatore Marittimo il mancato pagamento di IRPEF, IRAP e IVA per attività di "minicrociere". L'Operatore Marittimo sosteneva l'esenzione IVA per trasporto marittimo e la violazione del contraddittorio preventivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che le "minicrociere" non rientrano nell'esenzione IVA per trasporto urbano di persone, essendo prevalente la finalità turistico-ricreativa. Ha inoltre ritenuto che il contraddittorio fosse stato rispettato o non fosse obbligatorio, dato che l'accertamento si basava anche su altri elementi oltre agli studi di settore.
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