Una società appaltatrice ha ceduto il proprio credito verso un Comune alla Società Cessionaria. La cessione del credito è stata regolarmente notificata all'ente pubblico. Successivamente, alcuni dipendenti dell'appaltatrice hanno richiesto al Comune il pagamento degli stipendi arretrati. Il Comune ha pagato i lavoratori e ha ritenuto tale pagamento liberatorio, opponendosi all'esecuzione forzata della Società Cessionaria. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Cessionaria, stabilendo che il committente che paga i dipendenti dell'appaltatore dopo aver ricevuto la notifica della cessione del credito a un terzo non è liberato dal proprio debito verso il nuovo creditore.
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