Una società committente chiede la risoluzione di un contratto di appalto per inadempimento e la restituzione del prezzo pagato contro la società appaltatrice, poi fallita. Il tribunale rigetta la domanda, ma la Cassazione cassa la decisione. Si afferma che un'azione per la risoluzione contratto fallimento, sebbene proposta dopo la dichiarazione di fallimento, è ammissibile se l'iniziativa (come un accertamento tecnico preventivo) è stata presa prima o contestualmente alla dichiarazione stessa, producendo effetti restitutori e risarcitori nei confronti della massa fallimentare.
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