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Art. 1672 Codice Civile — Anno 2024

Altri anni per Art. 1672 Codice Civile

Risoluzione contratto fallimento: quando è possibile?
Una società committente chiede la risoluzione di un contratto di appalto per inadempimento e la restituzione del prezzo pagato contro la società appaltatrice, poi fallita. Il tribunale rigetta la domanda, ma la Cassazione cassa la decisione. Si afferma che un'azione per la risoluzione contratto fallimento, sebbene proposta dopo la dichiarazione di fallimento, è ammissibile se l'iniziativa (come un accertamento tecnico preventivo) è stata presa prima o contestualmente alla dichiarazione stessa, producendo effetti restitutori e risarcitori nei confronti della massa fallimentare.
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Recesso unilaterale appalto: l’indennizzo dovuto
La Corte di Cassazione conferma la condanna di un condominio a risarcire un'impresa edile. La cessazione del contratto non è stata causata da un inadempimento dell'impresa, ma da un recesso unilaterale appalto da parte del committente. Quest'ultimo, infatti, non aveva cooperato nella scelta dei materiali e l'impresa aveva legittimamente sospeso i lavori per gravi problemi di sicurezza dell'edificio. La Corte ha convalidato il calcolo del mancato guadagno in via forfettaria al 10%, applicando in via analogica i principi degli appalti pubblici.
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Inadempimento contrattuale manutenzione: il nesso causale
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 6798/2024, ha respinto il ricorso di una società che chiedeva il risarcimento danni per il guasto di un macchinario, attribuendolo a un inadempimento contrattuale manutenzione da parte del fornitore. La Corte ha stabilito che, per ottenere il risarcimento, non è sufficiente dimostrare la mancata esecuzione di alcuni interventi, ma è necessario provare il nesso causale, ovvero che proprio quelle omissioni hanno direttamente causato il danno. In assenza di tale prova, la domanda di risarcimento non può essere accolta.
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Equa indennità appaltatore: recesso e onere prova
La Corte di Cassazione chiarisce la natura dell'equa indennità spettante all'appaltatore in caso di recesso per varianti necessarie (art. 1660 c.c.). Non si tratta del corrispettivo contrattuale, ma di un compenso basato sull'utilità dell'opera. La Corte stabilisce che l'onere di provare i lavori eseguiti, per giustificare la ritenzione di un acconto, grava sull'appaltatore e non sul committente. Viene inoltre escluso il diritto al risarcimento per mancato guadagno.
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