Una società committente ha impugnato il decreto ingiuntivo ottenuto da un'impresa appaltatrice, poi fallita, per il pagamento di rate relative alla costruzione di tre imbarcazioni. La committente invocava la compensazione nel contratto di appalto sulla base di un credito acquistato da terzi. La Corte d'Appello ha confermato la condanna al pagamento, ritenendo inammissibile l'eccezione di compensazione poiché l'appellante non aveva contestato specificamente il riconoscimento di debito operato in primo grado. La Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che lo scioglimento del contratto per fallimento non estingue il diritto al corrispettivo per le opere già realizzate e confermando il rigore formale richiesto per i motivi di appello.
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