La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità dell'interpretazione di un contratto di appalto per la progettazione di un impianto fotovoltaico, focalizzandosi sulla disciplina del **recesso unilaterale**. Il committente aveva interrotto il rapporto dopo l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative, pretendendo di pagare solo un indennizzo forfettario minimo. La Corte ha invece stabilito che, secondo l'art. 1671 c.c., l'appaltatore ha diritto al compenso per le fasi di lavoro già completate e all'indennizzo per il mancato guadagno, poiché la clausola forfettaria era limitata solo alla fase embrionale del progetto.
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