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Art. 1670 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 1670 Codice Civile

Arbitrato secondo equità: la legge vince sui vizi tardivi
Un'impresa subcommittente e una subappaltatrice inseriscono nel contratto una clausola per risolvere le liti tramite arbitrato secondo equità. Insorta una controversia sui vizi dell'opera, gli arbitri applicano i termini di decadenza previsti dalla legge, ritenendo che in questo caso concreto il diritto coincida con l'equità, dato il ritardo di sedici mesi nella denuncia. Il subcommittente impugna il lodo, lamentando che gli arbitri avrebbero dovuto ignorare le norme di legge. La Corte d'Appello e poi la Corte di Cassazione respingono il ricorso. La Suprema Corte chiarisce che l'arbitrato secondo equità non vieta agli arbitri di applicare le norme giuridiche se ritengono che queste rappresentino la soluzione più giusta e ragionevole per il caso specifico. Vince il subappaltatore, mentre il subcommittente viene condannato a pagare le spese processuali.
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Gravi difetti costruzione: quando si applica l’art. 1669
Un'impresa immobiliare ha citato in giudizio un'impresa appaltatrice per il distacco diffuso di piastrelle in 35 unità abitative, causato da un intonaco inadeguato. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna dell'appaltatrice, qualificando il vizio come 'gravi difetti costruzione' ai sensi dell'art. 1669 c.c. L'ordinanza chiarisce i criteri per la valutazione delle prove tecniche e il momento da cui decorre la prescrizione per la denuncia, confermando che anche vizi su elementi di finitura possono compromettere la funzionalità dell'opera.
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Garanzia vizi subappalto: quando agire contro di lui
Una società subappaltatrice ottiene un'ingiunzione di pagamento per lavori di tinteggiatura. La società appaltatrice si oppone, lamentando gravi difetti nell'opera. La Corte di Cassazione, con questa ordinanza, chiarisce i principi della garanzia vizi subappalto, affermando che l'appaltatore ha il diritto di agire contro il subappaltatore non appena il committente principale contesta i lavori, senza dover attendere un'azione legale. La Corte sottolinea inoltre che la fattura non è prova sufficiente del credito e che le eccezioni respinte in primo grado devono essere riproposte con appello incidentale.
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