La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della richiesta di risarcimento per lo smarrimento di un bagaglio durante un trasporto in pullman. Il ricorrente sosteneva la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale per evitare la prescrizione annuale del diritto. La Corte ha però stabilito che la **Responsabilità del vettore** per la perdita di beni trasportati ha natura contrattuale, poiché l'obbligo di custodia è intrinseco al contratto di trasporto e non configura un illecito civile autonomo.
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