La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un autista di autobus, condannato per omicidio colposo a seguito di un tamponamento mortale. L'autista sosteneva il concorso di colpa della vittima per la bassa velocità del veicolo tamponato (60 km/h in autostrada). La Corte ha stabilito che, in assenza di specifici limiti minimi, tale velocità non costituisce di per sé un intralcio. La responsabilità è stata attribuita esclusivamente all'autista del bus per non aver visto un ostacolo perfettamente visibile, rendendo irrilevante la condotta dell'altro conducente.
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