La Procura ha contestato all'imputata il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. Durante il processo di primo grado, il Tribunale ha respinto la richiesta di definire la contravvenzione tramite pagamento economico per la gravità del fatto e il danno causato. Dopo un primo annullamento parziale disposto dalla Cassazione solo sulla valutazione delle testimonianze, il nuovo giudice ha inaspettatamente accolto l'istanza di oblazione, dichiarando il reato estinto. Il Pubblico Ministero ha impugnato la decisione per violazione del giudicato. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'accusa, ribadendo che il giudice di merito non poteva riaprire la questione economica già bocciata in via definitiva. La Suprema Corte ha quindi annullato la decisione, disponendo un nuovo giudizio.
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