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Art. 1596 Codice Civile — Anno 2024

Altri anni per Art. 1596 Codice Civile

Canoni non percepiti: quando non si pagano le tasse
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28742/2024, ha stabilito un principio fondamentale sulla tassazione dei canoni non percepiti. È stato chiarito che per le locazioni a uso diverso dall'abitativo, il locatore non è tenuto a dichiarare e pagare le imposte sui canoni di locazione maturati dopo la data del provvedimento giudiziale di convalida dello sfratto per morosità. Da quel momento, il contratto si intende risolto e le somme eventualmente dovute dal conduttore non sono più considerate canoni, bensì un risarcimento del danno, che non concorre a formare il reddito fondiario imponibile.
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Canoni non percepiti: tassabili fino alla risoluzione
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 27550/2024, ha stabilito che i canoni non percepiti per la locazione di immobili commerciali concorrono a formare il reddito imponibile del locatore fino a quando non interviene una risoluzione formale del contratto. Anche se il conduttore è moroso e fallito, il proprietario è tenuto a dichiarare i canoni e a pagarvi le imposte finché un provvedimento del giudice o la registrazione di un accordo risolutivo non pongano fine al rapporto contrattuale. La semplice morosità non è sufficiente a escludere la tassazione.
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Canoni non percepiti: quando vanno dichiarati?
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 746/2024, ha stabilito che i canoni non percepiti derivanti da locazioni commerciali devono essere comunque dichiarati e tassati fino a quando il contratto non sia formalmente risolto e tale risoluzione registrata. Un accordo privato di risoluzione non registrato non è opponibile all'Amministrazione Finanziaria, poiché la tassazione si basa sulla titolarità del diritto a percepire il canone e non sulla sua effettiva riscossione.
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