La Corte di Cassazione chiarisce i limiti dell'autonomia contrattuale sublocazione. Anche se il contratto principale e quello derivato sono collegati, le parti del primo non possono modificare i termini del secondo. Tuttavia, se la volontà originaria delle parti della sublocazione era di legare la sua durata a quella della locazione e il subconduttore non invia disdetta, il contratto si rinnova tacitamente insieme a quello principale.
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