LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 1595 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 1595 Codice Civile

Contratto di leasing immobiliare e sfratto dopo il fallimento
Una società ottiene un immobile tramite contratto di leasing immobiliare e lo subloca a una terza azienda. In seguito la società fallisce e la curatela sceglie di non proseguire il leasing finanziario. La banca proprietaria dell'immobile ottiene l'accoglimento della domanda di rivendica e pretende che il fallimento riconsegni l'immobile del tutto sgombero dal subconduttore. Il tribunale ordina alla curatela di liberare l'immobile, ritenendo automatico il suo subentro nella sublocazione. La Cassazione ribalta la decisione. La Corte stabilisce che lo scioglimento del contratto principale può far cadere automaticamente anche la sublocazione collegata, soprattutto se esiste una clausola contrattuale specifica. Di conseguenza la curatela non deve per forza farsi carico dello sfratto del subconduttore.
Continua »
Risoluzione del leasing e sublocazione: a chi vanno i canoni
Un'azienda utilizzatrice di un immobile in leasing ha concesso il bene in subaffitto a un'altra società. A causa dell'inadempimento dell'utilizzatrice, la società concedente e proprietaria del bene ha attivato la clausola risolutiva espressa, provocando la risoluzione del leasing e sublocazione. L'utilizzatrice, poi fallita, ha comunque preteso i canoni di occupazione dal subconduttore, il quale si è opposto eccependo il difetto di legittimazione dell'ex intermediario. La Corte di Cassazione ha confermato che, sciolto il leasing principale, il sublocatore perde ogni diritto di incassare i canoni. Il subconduttore deve versare l'indennità direttamente alla società proprietaria dell'immobile. Il ricorso della curatela fallimentare è stato rigettato con condanna alle spese di lite.
Continua »