Un istituto di credito ha ottenuto la risoluzione del contratto di leasing immobiliare con una società conduttrice, intimando il rilascio del bene. Il subconduttore si è opposto allo sfratto, sostenendo che il provvedimento non gli fosse opponibile poiché non aveva partecipato al giudizio e il suo contratto era anteriore. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che lo sfratto del subconduttore è legittimo anche se quest'ultimo è estraneo al processo. Il contratto di sublocazione costituisce infatti un rapporto derivato, la cui sorte dipende interamente dal contratto principale. Di conseguenza, la fine del rapporto principale tra proprietario e conduttore travolge automaticamente anche la sublocazione, rendendo il titolo esecutivo efficace contro chiunque occupi l'immobile.
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