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Art. 1590 Codice Civile — Sezione Seconda Civile

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Recesso per gravi motivi: la convenienza economica non basta
La Corte di Cassazione ha stabilito che il recesso per gravi motivi da un contratto di locazione non è valido se basato su una mera scelta di convenienza economica dell'inquilino. Nel caso specifico, un'azienda aveva interrotto l'affitto dopo aver acquistato un altro immobile, ritenendolo un investimento più vantaggioso. I giudici hanno chiarito che i 'gravi motivi' devono essere oggettivi, imprevedibili e non dipendenti dalla volontà del conduttore, come una valutazione di maggiore profitto. Di conseguenza, l'inquilino è stato condannato a pagare i canoni per l'intero periodo di preavviso contrattuale, dando ragione ai proprietari che avevano contestato la validità del recesso.
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