Un'impresa edile ha citato in giudizio i promissari acquirenti di un immobile per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'asserita occupazione illegittima, a seguito della dichiarazione di nullità del contratto preliminare. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando le decisioni dei giudici di merito. La Suprema Corte ha ribadito che l'onere della prova del danno spetta a chi lo richiede, e la società ricorrente non è riuscita a dimostrare né l'effettiva occupazione dell'immobile, né l'esistenza di un concreto pregiudizio economico.
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