Un utente ha citato in giudizio la propria società idrica per aver ricevuto acqua non potabile per un triennio. Dopo aver pagato le bollette per intero a seguito di una diffida, ha richiesto il rimborso del 50%. I tribunali di merito avevano respinto la domanda, applicando la prescrizione breve di un anno per i vizi della cosa. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che la fornitura di acqua non potabile non è un vizio, ma un grave inadempimento contrattuale (aliud pro alio), soggetto alla prescrizione ordinaria di dieci anni. Il caso è stato rinviato al Tribunale per un nuovo esame.
Continua »