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Art. 1585 Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 1585 Codice Civile

Vizi da fatto del terzo: inquilino paga l’affitto per colpa altrui
Un'azienda conduttrice di un immobile commerciale smetteva di pagare i canoni a causa di infiltrazioni d'acqua. I proprietari ottenevano un decreto ingiuntivo per il pagamento. In giudizio, emergeva che le infiltrazioni non erano un difetto dell'immobile, ma erano causate da lavori eseguiti dal Comune, un soggetto terzo. I giudici hanno stabilito che, non essendo l'immobile totalmente inutilizzabile, l'inquilino non poteva sospendere i pagamenti. Il caso verte sul principio dei cosiddetti vizi da fatto del terzo, secondo cui il locatore non risponde delle molestie di fatto provocate da estranei. La Cassazione, data la rilevanza della questione, ha rinviato la decisione a una pubblica udienza per approfondire il principio di diritto.
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Immissioni sonore: musicista condannata a insonorizzare casa
Una musicista viene citata in giudizio da una società vicina a causa di immissioni sonore intollerabili provenienti dai pianoforti nel suo appartamento. La società, pur essendo solo proprietaria e non occupante dell'immobile disturbato, chiede la cessazione dei rumori e l'insonorizzazione dei locali. La Corte di Cassazione conferma la sua legittimazione ad agire. I giudici stabiliscono che il proprietario ha sempre il diritto di chiedere modifiche strutturali per fermare le immissioni, a differenza del semplice inquilino. La musicista perde la causa e viene condannata a eseguire i lavori di insonorizzazione a proprie spese, poiché il diritto alla quiete prevale.
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Cessione contratto di locazione: prova e comunicazione
Un imprenditore, subentrato in un locale commerciale, ha citato in giudizio il proprietario per danni da allagamento. I tribunali di merito e la Cassazione hanno respinto la sua richiesta, stabilendo che non aveva fornito una prova adeguata della cessione del contratto di locazione. La semplice comunicazione di un subentro e l'incasso di un canone da parte del locatore non sono stati ritenuti elementi sufficienti a dimostrare l'avvenuta e valida cessione del contratto, che deve essere collegata a una cessione d'azienda e comunicata in modo inequivocabile.
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