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Art. 1581 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 1581 Codice Civile

Vizi della cosa locata: niente riparazioni dal proprietario
Un'inquilina cita in giudizio l'ente locatore e la società di gestione per ottenere il risarcimento dei danni causati da gravi infiltrazioni provenienti dal lastrico solare condominiale, che rendevano inagibili bagno e cucina. Dopo la riparazione da parte del condominio, il Tribunale rigetta le pretese della donna verso il proprietario. La Suprema Corte conferma il rigetto del ricorso dell'inquilina. I giudici chiariscono che i guasti strutturali non transitori rientrano nella disciplina dei vizi della cosa locata. L'inquilino non può pretendere dal locatore l'esecuzione diretta delle riparazioni su parti condominiali comuni, ma può soltanto chiedere la riduzione del canone, la risoluzione contrattuale oppure agire direttamente contro il terzo responsabile.
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Locale sequestrato, attrezzature rotte: il custode non è responsabile
Un'azienda chiede il risarcimento al Comune e al Ministero della Giustizia per il danneggiamento delle proprie attrezzature, lasciate all'interno di un immobile sottoposto a sequestro. La Cassazione ha negato il risarcimento, stabilendo che la responsabilità del custode giudiziario non si estende ai beni mobili non inclusi nel provvedimento di sequestro. L'azienda aveva la facoltà di rimuovere le proprie attrezzature e la sua scelta di non farlo ha interrotto il nesso causale. La Corte ha chiarito che l'obbligo di custodia riguardava solo l'immobile e non i beni al suo interno, la cui sorte dipendeva da una libera scelta del proprietario. Pertanto, nessuna colpa può essere attribuita al custode o all'autorità giudiziaria.
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