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Art. 1581 Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 1581 Codice Civile

Vizi della cosa locata: niente danni senza riduzione del canone
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società conduttrice che chiedeva il risarcimento dei danni per la presenza di fosse biologiche nascoste sotto il pavimento del locale commerciale. La ricorrente lamentava la presenza di vizi della cosa locata ai sensi dell'articolo 1578 del Codice Civile. I giudici hanno chiarito che la richiesta di risarcimento danni per i vizi della cosa locata non è un'azione autonoma. Essa può essere proposta solo insieme alla domanda di risoluzione del contratto o di riduzione del canone di affitto. Poiché la società conduttrice, già sfrattata per morosità, aveva richiesto esclusivamente il risarcimento dei danni senza impugnare il contratto o chiedere una riduzione del canone, la sua domanda è stata dichiarata inammissibile. Il locatore vince la causa e la società conduttrice viene condannata a pagare le spese legali.
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Violazione del contraddittorio: Cassazione annulla
In una controversia su un contratto di locazione di un immobile adibito a studentato, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza d'appello. La corte territoriale aveva riformulato la questione legale, passando da un inadempimento agli obblighi di manutenzione a un vizio originario dell'immobile, senza però prima stimolare un dibattito tra le parti su questo nuovo punto. Tale procedura ha comportato una 'pronuncia a sorpresa', ledendo il diritto di difesa e causando la cassazione della decisione per violazione del contraddittorio.
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Deposito cauzionale: la restituzione è dovuta?
Una società conduttrice citava in giudizio il locatore a causa di infiltrazioni d'acqua, cercando di evitare il pagamento dei canoni. I tribunali di merito hanno dato ragione al locatore, poiché il danno era stato causato da un terzo. La Corte di Cassazione ha confermato gran parte della decisione, ma ha annullato la parte relativa al deposito cauzionale. Poiché il locatore non aveva impugnato la constatazione iniziale del pagamento del deposito, tale fatto è diventato definitivo, e il conduttore ha diritto alla sua restituzione.
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