Una società conduttrice ha contestato la presenza di vizi dell'immobile locato, in particolare la non abitabilità di un piano, che ne limitava l'uso pattuito come casa di riposo. Nonostante la richiesta di riduzione del canone, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione sottolinea come specifiche clausole contrattuali, che ponevano a carico del conduttore l'onere di verificare l'idoneità del bene, prevalgano sulle norme generali a tutela dai vizi, rendendo inefficaci le doglianze della società.
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