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Art. 158 Codice della Strada — Anno 2026

Altri anni per Art. 158 Codice della Strada

Liquidazione delle spese di lite: vince la multa ma paga la causa
Un automobilista ottiene dal Giudice di Pace l'annullamento di una multa stradale di 174 euro. Il magistrato condanna il Comune a rimborsare 170 euro per il compenso dell'avvocato. Il cittadino contesta l'importo, sostenendo la violazione dei minimi tariffari di legge per mancato riconoscimento della fase istruttoria. Il Tribunale respinge l'appello e condanna l'automobilista a pagare le spese legali di secondo grado all'ente pubblico. La Corte di Cassazione conferma la decisione: la liquidazione delle spese di lite rispetta i minimi di legge quando nel processo mancano prove testimoniali o perizie. Il semplice deposito di note difensive scritte non fa scattare il compenso della fase istruttoria, appartenendo già alla fase decisionale. Il cittadino perde il ricorso e subisce una nuova condanna alle spese.
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Condanna alle spese parte contumace: quando è illegittima
Una società di trasporti ha impugnato alcune sanzioni stradali per sosta vietata in curva. Il Tribunale ha confermato le multe e ha condannato la società al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'amministrazione pubblica. L'amministrazione non si era tuttavia costituita nel giudizio di secondo grado. La Corte di Cassazione ha stabilito che la condanna alle spese parte contumace è illegittima. Chi decide di non partecipare al processo e non sostiene spese di difesa non ha diritto ad alcun rimborso. La Suprema Corte ha quindi confermato le sanzioni stradali per la violazione del codice della strada, ma ha annullato la condanna al pagamento delle spese legali in favore dell'ente pubblico rimasto contumace.
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Fede privilegiata del verbale: quando non serve la querela
Un automobilista ricorre contro un verbale di accertamento per divieto di sosta, sostenendo di non aver parcheggiato l'auto ma di essere sopraggiunto in moto durante le operazioni di rimozione. Il Tribunale rigetta l'appello e ritiene inammissibile la prova testimoniale, valutando necessaria la querela di falso per superare la fede privilegiata del verbale. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso: la fede privilegiata del verbale copre esclusivamente i fatti avvenuti in presenza dell'agente e direttamente percepiti. Se il vigile non ha assistito alla manovra di sosta, l'identificazione del guidatore costituisce una mera deduzione. Pertanto, l'automobilista può dimostrare la propria estraneità al fatto tramite testimoni senza dover proporre querela di falso. La sentenza viene cassata con rinvio ad altro giudice.
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