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Art. 1578 Codice Civile — Sezione Prima Civile

Altri anni per Art. 1578 Codice Civile

Danni senza risoluzione: guida al risarcimento da inadempimento
Una società conduttrice lamentava gravi distacchi di calcestruzzo nell'immobile commerciale preso in locazione e citava le società locatrici davanti a un arbitro unico. L'inquilina chiedeva sia lo scioglimento della locazione sia il ristoro economico dei pregiudizi subiti. L'arbitro respingeva la risoluzione contrattuale per difetto di sufficiente gravità dell'inadempimento, ma condannava in solido le locatrici a pagare oltre tre milioni di euro a titolo di risarcimento del danno da inadempimento, liquidato in via equitativa. I proprietari impugnavano la decisione sostenendo che i danni potessero derivare solo dalla risoluzione contrattuale e contestavano i criteri di stima economica. La Corte di Cassazione ha confermato la validità del verdetto arbitrale. Il risarcimento del danno da inadempimento e la risoluzione contrattuale restano due rimedi autonomi e indipendenti, rendendo legittimo il ristoro economico anche quando il contratto rimane in vigore.
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Nullità del lodo arbitrale: limiti al controllo dei giudici
Una società conduttrice di un immobile commerciale avvia un arbitrato contro le società locatrici per gravi difetti strutturali dell'edificio, chiedendo la risoluzione del contratto e il risarcimento danni. L'arbitro unico accerta l'inadempimento ma nega la risoluzione ritenendolo non grave, concedendo solo un indennizzo economico. La conduttrice impugna la decisione e la Corte d'Appello dichiara la nullità del lodo arbitrale per contraddittorietà logica, sciogliendo la locazione. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso delle locatrici. I giudici di secondo grado hanno riesaminato indebitamente le prove e il merito dei fatti, violando i limiti rigorosi fissati dalla legge per dichiarare la nullità del lodo arbitrale.
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Bar inagibile: l’indennità per perdita di avviamento è negata
Un'azienda che gestiva un bar all'interno di un palazzo comunale è stata costretta a chiudere a causa di problemi di stabilità dell'edificio. L'azienda ha citato in giudizio il Comune chiedendo un risarcimento e l'indennità per perdita di avviamento. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta. I giudici hanno stabilito un principio fondamentale: l'indennità non è dovuta se il contratto cessa per 'impossibilità sopravvenuta' (l'inagibilità dell'immobile) non causata da una colpa del proprietario. Di conseguenza, senza una responsabilità diretta del Comune per i problemi strutturali, il gestore del bar non ha diritto a ricevere alcuna compensazione per la perdita dell'avviamento commerciale.
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