Una società conduttrice di un immobile commerciale avvia un arbitrato contro le società locatrici per gravi difetti strutturali dell'edificio, chiedendo la risoluzione del contratto e il risarcimento danni. L'arbitro unico accerta l'inadempimento ma nega la risoluzione ritenendolo non grave, concedendo solo un indennizzo economico. La conduttrice impugna la decisione e la Corte d'Appello dichiara la nullità del lodo arbitrale per contraddittorietà logica, sciogliendo la locazione. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso delle locatrici. I giudici di secondo grado hanno riesaminato indebitamente le prove e il merito dei fatti, violando i limiti rigorosi fissati dalla legge per dichiarare la nullità del lodo arbitrale.
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