Un Sindaco è stato condannato per lo sversamento di liquami da una vasca di accumulo. La Corte di Cassazione ha chiarito un punto cruciale: quando i reflui sono raccolti in una vasca che richiede svuotamento periodico, non si tratta di 'scarico' ma di 'rifiuto liquido'. Di conseguenza, l'eventuale sversamento integra il reato di gestione illecita di rifiuti (art. 256 D.Lgs. 152/2006) e non quello di scarico non autorizzato (art. 137 D.Lgs. 152/2006). La Corte ha quindi corretto la qualificazione giuridica del fatto, eliminando la condizione di bonifica legata alla sospensione della pena.
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