Un contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento per contributi previdenziali, citando in giudizio solo l'Agente della Riscossione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso improponibile per difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione, chiarendo che, quando si contesta l'esistenza del credito (ad esempio per prescrizione), l'unica parte legittimata a difendersi è l'ente creditore originario, non chi si occupa solo della riscossione.
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