L'Ispettorato del Lavoro ha sanzionato una società e il suo amministratore per varie irregolarità sui dipendenti, tra cui omessa comunicazione di contratti e mancata registrazione di ore sul Libro Unico. L'azienda ha avviato una opposizione a ordinanza ingiunzione ottenendo riduzioni parziali sia in primo grado che in appello. Tuttavia, nella sentenza di secondo grado, la motivazione ha accolto i motivi dell'Ispettorato su specifiche infrazioni, mentre il dispositivo finale ha contraddittoriamente confermato la precedente decisione favorevole all'impresa su quegli stessi punti. L'ente ha quindi proposto ricorso in Cassazione denunciando il contrasto insuperabile. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Ispettorato, dichiarando la nullità della sentenza d'appello per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, rinviando la causa per una nuova decisione.
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