Una società fornitrice ha citato in giudizio la società somministrata per la risoluzione di un contratto di somministrazione di birra, a causa del mancato acquisto dei quantitativi minimi pattuiti. La fornitrice chiedeva la restituzione dei contributi anticipati e il pagamento della penale. La società somministrata si difendeva contestando la competenza del tribunale e la ripartizione delle prove. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società somministrata. I giudici hanno confermato che spetta al debitore dimostrare di aver adempiuto esattamente alle proprie obbligazioni e che la scelta del foro competente indicata nel contratto è valida. Di conseguenza, la società somministrata perde la causa e deve risarcire i danni e pagare le spese legali.
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