Un nuovo amministratore societario ha impugnato il sequestro preventivo emesso per il reato di omessa dichiarazione IVA relativo all'anno fiscale 2015. Il dirigente sosteneva di essere subentrato solo nel 2016 e di non aver trovato le scritture contabili, sottratte dalla precedente gestione. I giudici hanno respinto la tesi difensiva confermando la misura cautelare. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che chi assume la carica gestoria deve verificare gli obblighi tributari tramite il cassetto fiscale o ricostruire la contabilità. L'amministratore perde la causa e subisce la conferma del sequestro oltre alla condanna al pagamento delle spese di giudizio e a un'ammenda.
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