L'Ente Previdenziale ha richiesto alla Committente il pagamento di oltre due milioni di euro per contributi non versati dalla Società Fornitrice ai propri dipendenti. La Committente sosteneva che il rapporto fosse una semplice compravendita di componenti per imbarcazioni, escludendo la propria responsabilità. La Corte di Cassazione ha invece qualificato il rapporto come contratto di subfornitura, considerato un sottotipo dell'appalto. Di conseguenza, si applica la responsabilità solidale negli appalti, che obbliga il committente a pagare i contributi dei lavoratori del fornitore. La Corte ha inoltre stabilito che il termine di decadenza biennale non si applica alle azioni di recupero avviate dagli enti previdenziali, le quali sono soggette solo alla normale prescrizione. L'appello della Committente è stato interamente rigettato.
Continua »