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Art. 1556 Codice Civile — Anno 2026

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Contratto estimatorio: la fattura non basta a provare il credito
Una società agricola fornitrice consegna un carico di prodotti a un'azienda distributrice senza stipulare un contratto scritto. I documenti di trasporto riportano la dicitura in conto magazzino. A seguito del mancato incasso della fattura, la fornitrice ottiene un decreto ingiuntivo. L'azienda acquirente propone opposizione contestando la qualità della merce e la natura della vendita. La Corte di Cassazione conferma la decisione dei giudici di merito: il rapporto costituisce un contratto estimatorio e la sola fattura commerciale non dimostra la fonte del credito durante la causa di opposizione. Inoltre, la mancata interruzione del processo per il fallimento dell'acquirente non può essere fatta valere dalla parte in bonis. Il ricorso della fornitrice viene quindi interamente rigettato.
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