Un imprenditore, dopo la dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso per Cassazione relativo a una controversia contrattuale, ha tentato la via della revocazione. La Corte Suprema ha respinto anche questa istanza, qualificandola come manifestamente inammissibile. La decisione chiarisce che l'errore di fatto revocatorio non può essere confuso con un errore di giudizio, come la presunta errata valutazione del principio di autosufficienza o l'errata qualificazione giuridica di un contratto.
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