La Corte d'appello confermava la condanna nei confronti di una cittadina per il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, applicando una multa. L'imputata ricorreva dinanzi alla Corte di Cassazione segnalando un accordo intervenuto con la persona offesa. Gli atti dimostravano il formale ritiro della denuncia e la contestuale accettazione da parte dell'accusata. I giudici di legittimità hanno accertato la tempestiva remissione di querela, dichiarando l'estinzione del reato e annullando la condanna senza rinvio. La decisione ha inoltre cancellato ogni statuizione civile risarcitoria, lasciando le spese compensate in virtù dell'intesa privata.
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