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Art. 153 Codice di Procedura Penale — Sezione Settima Penale

Altri anni per Art. 153 Codice di Procedura Penale

Revoca tacita parte civile: no senza conclusioni scritte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'imputata che contestava la condanna al pagamento delle spese legali. Secondo la ricorrente, la mancata presentazione di conclusioni scritte da parte della persona offesa equivaleva a una revoca tacita parte civile. La Corte ha ribadito che, secondo la giurisprudenza consolidata, tale omissione non costituisce revoca se le richieste sono state formulate in altro modo, e le spese sono dovute anche senza una specifica nota.
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Ricorso inammissibile per riesame del merito
La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile avverso una condanna per il reato di cui all'art. 642 c.p. (frode assicurativa). I giudici hanno stabilito che i motivi del ricorso erano una mera ripetizione di argomentazioni già respinte in appello e miravano a una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Suprema Corte. La decisione sottolinea anche che il rigetto della richiesta di rinnovazione delle prove in appello è insindacabile se la motivazione della sentenza è completa e sufficiente.
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Rapina impropria: quando il ricorso è inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per rapina impropria aggravata e lesioni. L'ordinanza sottolinea che il ricorso si limitava a riproporre questioni di fatto già valutate dalla Corte d'Appello, cercando una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Di conseguenza, la condanna è stata confermata con l'aggiunta del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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