La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'imputata che contestava la condanna al pagamento delle spese legali. Secondo la ricorrente, la mancata presentazione di conclusioni scritte da parte della persona offesa equivaleva a una revoca tacita parte civile. La Corte ha ribadito che, secondo la giurisprudenza consolidata, tale omissione non costituisce revoca se le richieste sono state formulate in altro modo, e le spese sono dovute anche senza una specifica nota.
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