LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 153 Codice di Procedura Penale — Anno 2022

Altri anni per Art. 153 Codice di Procedura Penale

Spese processuali parte civile: richiesta necessaria o automatica?
Un Lavoratore è stato condannato per lesioni personali e al risarcimento danni verso una parte civile. Il Tribunale ha liquidato anche le spese processuali per la parte civile in appello. Il Lavoratore ha contestato questa liquidazione, sostenendo che la parte civile non aveva richiesto esplicitamente tali spese né svolto attività processuale in quel grado. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che, nonostante il principio di immanenza della parte civile, la liquidazione delle **spese processuali parte civile** richiede una domanda esplicita. Senza tale richiesta, non è possibile condannare la controparte al rimborso, anche per il divieto di arricchimento senza causa. La sentenza ha annullato la condanna alle spese processuali per la parte civile nel grado d'appello.
Continua »
Patteggiamento e spese parte civile: la nota non è obbligatoria
Un imputato ha concordato la pena tramite patteggiamento. Il tribunale lo ha condannato anche al pagamento delle spese legali in favore della parte civile per seicentosessanta euro. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che la parte civile non avesse presentato la nota spese né precisato le conclusioni e che mancasse la motivazione dei calcoli. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Riguardo al tema del patteggiamento e spese parte civile, i giudici hanno chiarito che l'assenza della nota spese non impedisce al giudice di determinare i compensi secondo le tariffe ufficiali, purché la richiesta di condanna sia stata formulata nell'atto di costituzione. Considerato che la somma liquidata era vicina ai minimi tariffari, l'imputato non ha subito alcun danno concreto.
Continua »
Assolto ma condannato: stop alle spese legali della parte civile
L'Imputato, assolto in appello dall'accusa di calunnia, era stato condannato a pagare le spese legali della parte civile per il secondo grado di giudizio. Tuttavia, la parte civile era rimasta assente durante il processo d'appello, limitandosi a depositare una memoria scritta senza formulare alcuna richiesta esplicita di liquidazione delle spese. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Imputato, stabilendo che la condanna al pagamento delle spese legali della parte civile è illegittima se quest'ultima non ha presentato una formale richiesta di liquidazione. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la condanna alle spese.
Continua »