Il Tribunale applicava a un'imputata la pena concordata di due mesi di reclusione per il reato di rissa. Contestualmente, il giudice ordinava all'imputata la rifusione delle spese legali sostenute dalle parti civili costituite nel processo. La donna ricorreva per Cassazione eccependo un vizio procedurale determinante: i soggetti danneggiati avevano avanzato richieste risarcitorie esclusivamente contro il coimputato e non verso di lei. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, evidenziando che l'obbligo economico verso la parte civile ha natura privatistica e sottostà al principio della domanda. Di conseguenza, il giudice non può imporre d'ufficio la condanna economica in mancanza di un'esplicita istanza della parte lesa. I giudici di legittimità hanno così cancellato la condanna alle spese a carico della ricorrente.
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