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Art. 153 Codice di Procedura Penale — Anno 2026

Altri anni per Art. 153 Codice di Procedura Penale

Rifusione delle spese legali: il patteggiamento non paga d’ufficio
Il Tribunale applicava a un'imputata la pena concordata di due mesi di reclusione per il reato di rissa. Contestualmente, il giudice ordinava all'imputata la rifusione delle spese legali sostenute dalle parti civili costituite nel processo. La donna ricorreva per Cassazione eccependo un vizio procedurale determinante: i soggetti danneggiati avevano avanzato richieste risarcitorie esclusivamente contro il coimputato e non verso di lei. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, evidenziando che l'obbligo economico verso la parte civile ha natura privatistica e sottostà al principio della domanda. Di conseguenza, il giudice non può imporre d'ufficio la condanna economica in mancanza di un'esplicita istanza della parte lesa. I giudici di legittimità hanno così cancellato la condanna alle spese a carico della ricorrente.
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Appello pubblico ministero: i termini per l’impugnazione
La Corte di Cassazione ha stabilito che il termine per l'appello del Pubblico Ministero contro un'ordinanza cautelare parzialmente accolta decorre dalla comunicazione del provvedimento per l'esecuzione, e non da una successiva notifica formale della parte di rigetto. In un caso di misure cautelari, la Corte ha accolto il ricorso degli indagati, dichiarando inammissibile per tardività l'appello pubblico ministero e annullando senza rinvio la decisione del Tribunale. La sentenza ribadisce un principio di certezza e parità processuale.
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