L'Imputato, assolto in appello dall'accusa di calunnia, era stato condannato a pagare le spese legali della parte civile per il secondo grado di giudizio. Tuttavia, la parte civile era rimasta assente durante il processo d'appello, limitandosi a depositare una memoria scritta senza formulare alcuna richiesta esplicita di liquidazione delle spese. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Imputato, stabilendo che la condanna al pagamento delle spese legali della parte civile è illegittima se quest'ultima non ha presentato una formale richiesta di liquidazione. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la condanna alle spese.
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