Una società fornitrice ha proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di una farmacia, chiedendo l'ammissione di crediti derivanti da forniture di medicinali e da un accordo quadro. Il Tribunale aveva respinto la richiesta, ritenendo non provati i crediti. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della società. I giudici hanno stabilito che la ricognizione di debito con data certa anteriore al fallimento è pienamente opponibile alla massa dei creditori, trasferendo sul curatore l'onere di provarne l'inesistenza. Inoltre, per le merci da trasportare, il venditore si libera dall'obbligo di consegna affidando i beni al vettore, momento in cui si trasferisce la proprietà. Il decreto è stato cassato con rinvio.
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