Una lavoratrice impiegata nei servizi di sosta ha avviato una causa per ottenere il terzo livello contrattuale e le relative differenze retributive. Successivamente, la dipendente ha depositato un secondo ricorso separato chiedendo il secondo livello contrattuale per mansioni superiori. Il giudice ha riunito i due procedimenti. La Corte di Appello ha dichiarato inammissibile la seconda richiesta, qualificandola come domanda nuova vietata nello stesso processo. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. I giudici hanno chiarito che non sussiste una vietata domanda nuova nel rito del lavoro se la diversa pretesa viene introdotta con un ricorso autonomo e separato, poi riunito per economia processuale. La Cassazione ha cassato la pronuncia d'appello e rinviato la causa per un nuovo esame.
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